Il lavoro ripercorre brevemente la storia del rinvio legislativo alla contrattazione collettiva e la comparsa del modello selettivo del "sindacato maggiormente rappresentativo" prima e "comparativamente più rappresentativo" poi, concentrandosi in seguito sulle analogie e differenze tra le due formule, con riferimento alla funzione e ai criteri di accertamento della rappresentatività, secondo le interpretazioni offerte in dottrina e le applicazioni giurisprudenziali. Ci si interroga inoltre sulla sussistenza di un diritto a trattare in capo al sindacato comparativamente più rappresentativo e sul necessario rispetto della regola della maggioranza ai fini della valida stipulazione del contratto collettivo oggetto di rinvio legale. Principio, quello di maggioranza, oggi confermato dalle regole del sistema di relazioni industriali, confluite nel Testo Unico del 2014. Quest'ultimo viene proposto come chiave di lettura dello stesso criterio del "sindacato comparativamente più rappresentativo", pur non tacendo sulla natura meramente contrattuale degli accordi interconfederali. Si auspica pertanto un intervento del legislatore che quantomeno recepisca le regole intersindacali. Il lavoro si conclude infine con uno sguardo alle più recenti proposte di legge, elaborate dalla rivista Diritti Lavori Mercati, dal gruppo "Freccia Rossa" e da Cgil.

Il sindacato comparativamente più rappresentativo.

LIOTTO, CHIARA
2016/2017

Abstract

Il lavoro ripercorre brevemente la storia del rinvio legislativo alla contrattazione collettiva e la comparsa del modello selettivo del "sindacato maggiormente rappresentativo" prima e "comparativamente più rappresentativo" poi, concentrandosi in seguito sulle analogie e differenze tra le due formule, con riferimento alla funzione e ai criteri di accertamento della rappresentatività, secondo le interpretazioni offerte in dottrina e le applicazioni giurisprudenziali. Ci si interroga inoltre sulla sussistenza di un diritto a trattare in capo al sindacato comparativamente più rappresentativo e sul necessario rispetto della regola della maggioranza ai fini della valida stipulazione del contratto collettivo oggetto di rinvio legale. Principio, quello di maggioranza, oggi confermato dalle regole del sistema di relazioni industriali, confluite nel Testo Unico del 2014. Quest'ultimo viene proposto come chiave di lettura dello stesso criterio del "sindacato comparativamente più rappresentativo", pur non tacendo sulla natura meramente contrattuale degli accordi interconfederali. Si auspica pertanto un intervento del legislatore che quantomeno recepisca le regole intersindacali. Il lavoro si conclude infine con uno sguardo alle più recenti proposte di legge, elaborate dalla rivista Diritti Lavori Mercati, dal gruppo "Freccia Rossa" e da Cgil.
2016
The selective model of "sindacato comparativamente più rappresentativo" in Italian legislation.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14239/10772