It analyzes the effects of the defendant consent, which is the first exception of the across-examination principle, on the summary proceedings, in particular in the "giudizio abbreviato". It’s firstly necessary to explain the relation between the exception and the principle, so between the subparagraph 4 of the art.111 Cost. and the subparagraph 5 of the same, because this relation is the fundamental concept to understand why the exception is used to institute the summary process. Then, it tells the development of the summary process through legislative changes, from the “Carotti law” until the law reform in 1999. The reformed "abbreviato" process contains a disposition that is really difficult to understand: it is the subparagraph 1-bis of the art.442 c.p.p., showing which of the investigative acts are usable during the process: the defensive acts do not appear. The doctrine is divided: a few says that the defendant consent is the only element essential to permit that the investigative defensive acts are usable although they do not appear; while a lot of other sources refuses it and considers it’s necessary the consent of the opponent, who is the Public minister. The Constitutional Court resolves this doubt, with the decision n.184, taken in 26 june 2009. In the Court’s opinion, the defensive acts are usable to found the final decision, because the defendant has the power to do it. In fact, he can choice the method usable to research the truth, giving up the across-examination, also against the Public minister. At the end, it analyzes the last legislative intervention, that is the bill n.2607, being approved.

Si analizza l'efficacia della prima deroga al principio del contraddittorio, prevista al comma 5 dell'art.111 Cost, ossia il consenso dell'imputato, con particolare riferimento agli effetti nel rito abbreviato. A tal fine, prioritario è illustrare il rapporto tra le due norme costituzionali, cioè il comma 4 dell'art.111 Cost.,che dichiara il contraddittorio nella formazione della prova "regola" metodologica del processo penale, e il comma 5, che contiene le deroghe a tale principio. Stabilito che il consenso dell'imputato fonda i riti deflativi del dibattimento, si procede con l'analisi del giudizio abbreviato, del quale si espone l'evoluzione normativa. La rinnovata disciplina del rito speciale contiene una disposizione particolarmente problematica, cioè il comma 1-bis dell’art.442 c.p.p. , che individua gli atti utilizzabili a fini decisori. La disposizione non comprende espressamente gli atti di indagine difensiva, motivo per il quale sorge il dubbio, fra gli interpreti, di una loro inutilizzabilità ai fini del giudizio. La dottrina è divisa: la minoranza ritiene sufficiente il consenso dell’imputato per rendere gli atti della difesa utilizzabili, mentre la maggioranza sostiene la necessità del consenso della controparte. Inevitabile l’intervento della Corte costituzionale, che, attraverso la sentenza del 26 giugno 2009, n.184, risolve il dubbio dichiarando l’utilizzabilità del materiale difensivo per effetto del solo consenso dell’imputato. Particolarmente interessante è il ragionamento seguito dal giudice di legittimità per giungere a tale conclusione: dato che il contraddittorio nella formazione della prova è garanzia individuale dell’imputato, egli può pienamente disporne, perciò rinunciarvi unilateralmente. Il suo consenso, quindi, ha effetto verso tutti gli atti delle indagini preliminari che avrebbero dovuto essere sottoposti al contraddittorio, sia quelli dell’indagine del pubblico ministero sia quelli dell’inchiesta parallela dei difensori. La soluzione della Corte sconcerta la maggior parte della dottrina, che attribuisce al contraddittorio nel momento genetico della prova il valore di garanzia oggettiva. Dopo aver esposto le diverse reazioni alla sentenza costituzionale, si constata che l’attuale rito abbreviato è costruito in modo da rendere la giustizia più celere, senza la realizzazione del contraddittorio “forte”, cioè nella sua forma dialettica, ma “alternativo”, corrispondente al metodo di accertamento scelto dall’imputato mediante il suo consenso, ossia l’utilizzo di tutti gli atti delle indagini preliminari per decidere. Infine, si illustra il recente intervento legislativo in materia di giudizio abbreviato, cioè il d.d.l.2607, in corso di approvazione.

Consenso dell'imputato e giudizio abbreviato

LATELLA, ILARIA
2015/2016

Abstract

It analyzes the effects of the defendant consent, which is the first exception of the across-examination principle, on the summary proceedings, in particular in the "giudizio abbreviato". It’s firstly necessary to explain the relation between the exception and the principle, so between the subparagraph 4 of the art.111 Cost. and the subparagraph 5 of the same, because this relation is the fundamental concept to understand why the exception is used to institute the summary process. Then, it tells the development of the summary process through legislative changes, from the “Carotti law” until the law reform in 1999. The reformed "abbreviato" process contains a disposition that is really difficult to understand: it is the subparagraph 1-bis of the art.442 c.p.p., showing which of the investigative acts are usable during the process: the defensive acts do not appear. The doctrine is divided: a few says that the defendant consent is the only element essential to permit that the investigative defensive acts are usable although they do not appear; while a lot of other sources refuses it and considers it’s necessary the consent of the opponent, who is the Public minister. The Constitutional Court resolves this doubt, with the decision n.184, taken in 26 june 2009. In the Court’s opinion, the defensive acts are usable to found the final decision, because the defendant has the power to do it. In fact, he can choice the method usable to research the truth, giving up the across-examination, also against the Public minister. At the end, it analyzes the last legislative intervention, that is the bill n.2607, being approved.
2015
Defendant's consent and Italian summary proceedings, namely "giudizio abbreviato".
Si analizza l'efficacia della prima deroga al principio del contraddittorio, prevista al comma 5 dell'art.111 Cost, ossia il consenso dell'imputato, con particolare riferimento agli effetti nel rito abbreviato. A tal fine, prioritario è illustrare il rapporto tra le due norme costituzionali, cioè il comma 4 dell'art.111 Cost.,che dichiara il contraddittorio nella formazione della prova "regola" metodologica del processo penale, e il comma 5, che contiene le deroghe a tale principio. Stabilito che il consenso dell'imputato fonda i riti deflativi del dibattimento, si procede con l'analisi del giudizio abbreviato, del quale si espone l'evoluzione normativa. La rinnovata disciplina del rito speciale contiene una disposizione particolarmente problematica, cioè il comma 1-bis dell’art.442 c.p.p. , che individua gli atti utilizzabili a fini decisori. La disposizione non comprende espressamente gli atti di indagine difensiva, motivo per il quale sorge il dubbio, fra gli interpreti, di una loro inutilizzabilità ai fini del giudizio. La dottrina è divisa: la minoranza ritiene sufficiente il consenso dell’imputato per rendere gli atti della difesa utilizzabili, mentre la maggioranza sostiene la necessità del consenso della controparte. Inevitabile l’intervento della Corte costituzionale, che, attraverso la sentenza del 26 giugno 2009, n.184, risolve il dubbio dichiarando l’utilizzabilità del materiale difensivo per effetto del solo consenso dell’imputato. Particolarmente interessante è il ragionamento seguito dal giudice di legittimità per giungere a tale conclusione: dato che il contraddittorio nella formazione della prova è garanzia individuale dell’imputato, egli può pienamente disporne, perciò rinunciarvi unilateralmente. Il suo consenso, quindi, ha effetto verso tutti gli atti delle indagini preliminari che avrebbero dovuto essere sottoposti al contraddittorio, sia quelli dell’indagine del pubblico ministero sia quelli dell’inchiesta parallela dei difensori. La soluzione della Corte sconcerta la maggior parte della dottrina, che attribuisce al contraddittorio nel momento genetico della prova il valore di garanzia oggettiva. Dopo aver esposto le diverse reazioni alla sentenza costituzionale, si constata che l’attuale rito abbreviato è costruito in modo da rendere la giustizia più celere, senza la realizzazione del contraddittorio “forte”, cioè nella sua forma dialettica, ma “alternativo”, corrispondente al metodo di accertamento scelto dall’imputato mediante il suo consenso, ossia l’utilizzo di tutti gli atti delle indagini preliminari per decidere. Infine, si illustra il recente intervento legislativo in materia di giudizio abbreviato, cioè il d.d.l.2607, in corso di approvazione.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14239/6578