La tesi si occupa del delitto di illecita influenza sull'assemblea, disciplinato all'art. 2636 c.c. Al fine di individuare la portata dell'incriminazione ne viene tracciata innanzitutto l'evoluzione normativa tramite l'analisi dell'abrogato art. 2630, comma 1, n. 3, c.c. e del d.lgs. n. 61 del 2002. Quest'ultimo, nel tentativo di risolvere le problematiche interpretative a cui la disciplina precedente aveva dato adito, è intervenuto sulla fattispecie apportando modifiche significative, le quali, tuttavia, non paiono individuare con precisione l'ambito applicativo dell'illecito. L'assenza della necessaria determinatezza è dimostrata dalle molteplici interpretazioni fornite da dottrina e giurisprudenza in merito agli elementi costituivi del reato. Il solo modo per superare tale intrinseca ambiguità appare l'elaborazione di una ricostruzione restrittiva della norma che non ne forzi i confini testuali e ne assicuri nel contempo la compatibilità ai principi cardine del diritto penale. Lo sviluppo di una simile soluzione interpretativa prende le mosse dalla corretta individuazione del bene giuridico tutelato dal reato: il regolare funzionamento dell'organo assembleare.Trattasi di un valore di primaria importanza per il corretto svolgimento della vita societaria, in quanto l'assemblea, mediante le proprie delibere esprime la volontà dell'ente ed in ultima analisi costituisce il solo interprete dell'interesse sociale. Una volta individuato l'interesse tutelato, è possibile procedere sia alla ricostruzione della struttura del delitto sia alla selezione delle condotte punibili. Orbene, l'incriminazione è costruita come reato di evento, identificato con l'effettiva determinazione della maggioranza assembleare, quale risultato causalmente connesso all'attuazione di atti intrinsecamente fraudolenti e finalisticamente orientati a tale scopo. Quando alle condotte punibili, occorre precisare che solo un'interpretazione focalizzata sull'oggettiva natura dell'azione posta in essere può dirsi compatibile con il canone di tassatività. Diversamente, estendendo la sfera operativa della fattispecie a comportamenti la cui decettività è rinvenuta nella sola finalità perseguita tramite la loro realizzazione, la determinatezza dell'incriminazione risulterebbe irrimediabilmente inficiata, attesa l'impossibilità di individuare a priori con sufficiente precisione atti eterogenei sotto il profilo oggettivo. Il disvalore del delitto è, dunque, concentrato sul carattere intrinsecamente fraudolento dell'azione, il quale giustifica altresì l'intervento penalistico. In effetti, solo qualora la volontà assembleare sia inquinata tramite l'attuazione di una manovra avente un contenuto di per sé ingannatorio, l'interesse alla trasparenza e alla regolarità del procedimento deliberativo subisce quell'apprezzabile offesa che giustifica l'applicazione della sanzione penale. Non va comunque trascurato che tale valore risulta protetto altresì tramite le categorie civilistiche dell'annullabilità e della nullità della delibera assembleare. Il problema del coordinamento tra le tecniche di protezione civilistica e penalistica assume primaria importanza nel settore della criminalità d'impresa, poiché alle ipotesi societarie di reato si affiancano gli strumenti predisposti dal diritto civile per porre rimedio a situazioni anomale riguardanti l'organizzazione societaria. Allo scopo di distinguerne le rispettive sfere operative e accertare l'adeguatezza di siffatta distinzione al principio di sussidiarietà, nell'elaborato sono individuate e valutate le interazioni esistenti tra la fattispecie in esame e i rimedi di natura civilistica posti a tutela della genuinità della deliberazione assembleare. In conclusione, vengono illustrati gli sforzi compiuti dalla Suprema Corte per precisare la portata applicativa della fattispecie. Le soluzioni giurisprudenziali vengono analizzate criticamente, ponendo l'accento sugli aspetti problematici delle decisioni.

Il delitto di illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

TOSONE, CHIARA
2016/2017

Abstract

La tesi si occupa del delitto di illecita influenza sull'assemblea, disciplinato all'art. 2636 c.c. Al fine di individuare la portata dell'incriminazione ne viene tracciata innanzitutto l'evoluzione normativa tramite l'analisi dell'abrogato art. 2630, comma 1, n. 3, c.c. e del d.lgs. n. 61 del 2002. Quest'ultimo, nel tentativo di risolvere le problematiche interpretative a cui la disciplina precedente aveva dato adito, è intervenuto sulla fattispecie apportando modifiche significative, le quali, tuttavia, non paiono individuare con precisione l'ambito applicativo dell'illecito. L'assenza della necessaria determinatezza è dimostrata dalle molteplici interpretazioni fornite da dottrina e giurisprudenza in merito agli elementi costituivi del reato. Il solo modo per superare tale intrinseca ambiguità appare l'elaborazione di una ricostruzione restrittiva della norma che non ne forzi i confini testuali e ne assicuri nel contempo la compatibilità ai principi cardine del diritto penale. Lo sviluppo di una simile soluzione interpretativa prende le mosse dalla corretta individuazione del bene giuridico tutelato dal reato: il regolare funzionamento dell'organo assembleare.Trattasi di un valore di primaria importanza per il corretto svolgimento della vita societaria, in quanto l'assemblea, mediante le proprie delibere esprime la volontà dell'ente ed in ultima analisi costituisce il solo interprete dell'interesse sociale. Una volta individuato l'interesse tutelato, è possibile procedere sia alla ricostruzione della struttura del delitto sia alla selezione delle condotte punibili. Orbene, l'incriminazione è costruita come reato di evento, identificato con l'effettiva determinazione della maggioranza assembleare, quale risultato causalmente connesso all'attuazione di atti intrinsecamente fraudolenti e finalisticamente orientati a tale scopo. Quando alle condotte punibili, occorre precisare che solo un'interpretazione focalizzata sull'oggettiva natura dell'azione posta in essere può dirsi compatibile con il canone di tassatività. Diversamente, estendendo la sfera operativa della fattispecie a comportamenti la cui decettività è rinvenuta nella sola finalità perseguita tramite la loro realizzazione, la determinatezza dell'incriminazione risulterebbe irrimediabilmente inficiata, attesa l'impossibilità di individuare a priori con sufficiente precisione atti eterogenei sotto il profilo oggettivo. Il disvalore del delitto è, dunque, concentrato sul carattere intrinsecamente fraudolento dell'azione, il quale giustifica altresì l'intervento penalistico. In effetti, solo qualora la volontà assembleare sia inquinata tramite l'attuazione di una manovra avente un contenuto di per sé ingannatorio, l'interesse alla trasparenza e alla regolarità del procedimento deliberativo subisce quell'apprezzabile offesa che giustifica l'applicazione della sanzione penale. Non va comunque trascurato che tale valore risulta protetto altresì tramite le categorie civilistiche dell'annullabilità e della nullità della delibera assembleare. Il problema del coordinamento tra le tecniche di protezione civilistica e penalistica assume primaria importanza nel settore della criminalità d'impresa, poiché alle ipotesi societarie di reato si affiancano gli strumenti predisposti dal diritto civile per porre rimedio a situazioni anomale riguardanti l'organizzazione societaria. Allo scopo di distinguerne le rispettive sfere operative e accertare l'adeguatezza di siffatta distinzione al principio di sussidiarietà, nell'elaborato sono individuate e valutate le interazioni esistenti tra la fattispecie in esame e i rimedi di natura civilistica posti a tutela della genuinità della deliberazione assembleare. In conclusione, vengono illustrati gli sforzi compiuti dalla Suprema Corte per precisare la portata applicativa della fattispecie. Le soluzioni giurisprudenziali vengono analizzate criticamente, ponendo l'accento sugli aspetti problematici delle decisioni.
2016
The crime of unlawful influence on the assembly (art. 2636 c.c.)
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

È consentito all'utente scaricare e condividere i documenti disponibili a testo pieno in UNITESI UNIPV nel rispetto della licenza Creative Commons del tipo CC BY NC ND.
Per maggiori informazioni e per verifiche sull'eventuale disponibilità del file scrivere a: unitesi@unipv.it.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14239/8108