The new reform of the insolvency procedures, in force since August 2020, introduces a specific framework for the group arrangement with creditors. In this way a gap is definitively closed which, in the force of the bankruptcy law, has led to doctrine and jurisprudence to construct the institute hermeneutically on the assumption of the current normative datum.The criticisms related to these interpretative transactions concerned the adaptation of the structure of the group of undertakings to the arrangement procedure (originally conformed in relation to the individual entrepreneur) both from a procedural and a substantive point of view. The second aspect was found to be the most complex: the question arose as to the possibility of consolidation between the active and passive masses of the various companies in the group, that is, using all the assets of all to satisfy the entire creditor class in a manner indistinct from the links between the active and passive subject of the original compulsory relationship, valuing the economic unity of the group phenomenon. The existence in our legal system of the principle referred to in art. 2740 c.c., on the basis of which the debtor is liable for the obligations with the entirety of his present and future assets, has led in the case-law to assert the need for the creditors of the group to be satisfied exclusively through the assets of the undertaking against which they claim their right, thereby denying the legality of asset confusion transactions. The purpose of the discussion will be to demonstrate in the first place, the general meritoriousness of a group arrangement solution (given the foreclosure position taken by the Court of Cassation in a 2015 judgment) and secondly, the possibility of operating in certain contexts forms of substantial consolidation that are attenuated. Subsequently, i will illustrate the discipline introduced by the new reform, which introduces into our system a case of substantial consolidation of modest size, but certainly significant at a systematic level. It will argue on the reasonableness of the balance operated by the legislator, taking into account the conflicting interests that underlie this discipline and in contradiction to the criticisms raised by the doctrine.

La nuova riforma delle procedure concorsuali, in vigore da agosto 2020, introduce una specifica disciplina per il concordato di gruppo. Viene così definitivamente colmata una lacuna che, nel vigore della legge fallimentare, ha portato dottrina e giurisprudenza a costruire l'istituto in via ermeneutica sul presupposto del dato normativo attuale. Le criticità connesse a tali operazioni interpretative hanno riguardato l'adattamento della struttura del gruppo di imprese alla procedura di concordato (in origine conformata in relazione al singolo imprenditore) sia da un punto di vista processuale che sostanziale. Il secondo aspetto è risultato in particolare essere il più complesso: ci si è interrogati sulla possibilità di operare forme di consolidamento tra le masse attive e passive delle varie imprese del gruppo, utilizzando cioè l'insieme dei beni di tutte per soddisfare l'intero ceto creditorio in maniera indistinta rispetto ai legami tra soggetto attivo e passivo del rapporto obbligatorio originario, valorizzando quindi l'unitarietà economica del fenomeno di gruppo. L'esistenza nel nostro ordinamento del principio di cui all'art. 2740 c.c., in base al quale il debitore risponde delle obbligazioni con l'interezza del suo patrimonio presente e futuro, ha portato in giurisprudenza ad affermare la necessità che i creditori del gruppo siano soddisfatti esclusivamente tramite il patrimonio dell'impresa nei confronti della quale vantano il loro diritto, negando quindi la legittimità di operazioni di confusione patrimoniale. Lo scopo della trattazione sarà quello di dimostrare in primo luogo, la generale meritevolezza di una soluzione concordataria di gruppo ( vista la posizione preclusiva assunta dalla Corte di Cassazione con una sentenza del 2015) e in seconda battuta la possibilità di operare in alcuni contesti forme di consolidamento sostanziale seppur attenuate. Successivamente si darà conto della disciplina introdotta con la nuova riforma, che immette nel nostro ordinamento una fattispecie di consolidamento sostanziale di entità modesta, ma certamente significativa a livello sistematico. Si argomenterà sulla ragionevolezza del bilanciamento operato dal legislatore, tenuto conto degli interessi contrastanti che sottendono tale disciplina e in controtendenza rispetto alla critiche sollevate dalla dottrina.

Il consolidamento sostanziale nel concordato di gruppo

PERELLI, FILIPPO
2018/2019

Abstract

The new reform of the insolvency procedures, in force since August 2020, introduces a specific framework for the group arrangement with creditors. In this way a gap is definitively closed which, in the force of the bankruptcy law, has led to doctrine and jurisprudence to construct the institute hermeneutically on the assumption of the current normative datum.The criticisms related to these interpretative transactions concerned the adaptation of the structure of the group of undertakings to the arrangement procedure (originally conformed in relation to the individual entrepreneur) both from a procedural and a substantive point of view. The second aspect was found to be the most complex: the question arose as to the possibility of consolidation between the active and passive masses of the various companies in the group, that is, using all the assets of all to satisfy the entire creditor class in a manner indistinct from the links between the active and passive subject of the original compulsory relationship, valuing the economic unity of the group phenomenon. The existence in our legal system of the principle referred to in art. 2740 c.c., on the basis of which the debtor is liable for the obligations with the entirety of his present and future assets, has led in the case-law to assert the need for the creditors of the group to be satisfied exclusively through the assets of the undertaking against which they claim their right, thereby denying the legality of asset confusion transactions. The purpose of the discussion will be to demonstrate in the first place, the general meritoriousness of a group arrangement solution (given the foreclosure position taken by the Court of Cassation in a 2015 judgment) and secondly, the possibility of operating in certain contexts forms of substantial consolidation that are attenuated. Subsequently, i will illustrate the discipline introduced by the new reform, which introduces into our system a case of substantial consolidation of modest size, but certainly significant at a systematic level. It will argue on the reasonableness of the balance operated by the legislator, taking into account the conflicting interests that underlie this discipline and in contradiction to the criticisms raised by the doctrine.
2018
The substantive consolidation in the group arrangement with creditors
La nuova riforma delle procedure concorsuali, in vigore da agosto 2020, introduce una specifica disciplina per il concordato di gruppo. Viene così definitivamente colmata una lacuna che, nel vigore della legge fallimentare, ha portato dottrina e giurisprudenza a costruire l'istituto in via ermeneutica sul presupposto del dato normativo attuale. Le criticità connesse a tali operazioni interpretative hanno riguardato l'adattamento della struttura del gruppo di imprese alla procedura di concordato (in origine conformata in relazione al singolo imprenditore) sia da un punto di vista processuale che sostanziale. Il secondo aspetto è risultato in particolare essere il più complesso: ci si è interrogati sulla possibilità di operare forme di consolidamento tra le masse attive e passive delle varie imprese del gruppo, utilizzando cioè l'insieme dei beni di tutte per soddisfare l'intero ceto creditorio in maniera indistinta rispetto ai legami tra soggetto attivo e passivo del rapporto obbligatorio originario, valorizzando quindi l'unitarietà economica del fenomeno di gruppo. L'esistenza nel nostro ordinamento del principio di cui all'art. 2740 c.c., in base al quale il debitore risponde delle obbligazioni con l'interezza del suo patrimonio presente e futuro, ha portato in giurisprudenza ad affermare la necessità che i creditori del gruppo siano soddisfatti esclusivamente tramite il patrimonio dell'impresa nei confronti della quale vantano il loro diritto, negando quindi la legittimità di operazioni di confusione patrimoniale. Lo scopo della trattazione sarà quello di dimostrare in primo luogo, la generale meritevolezza di una soluzione concordataria di gruppo ( vista la posizione preclusiva assunta dalla Corte di Cassazione con una sentenza del 2015) e in seconda battuta la possibilità di operare in alcuni contesti forme di consolidamento sostanziale seppur attenuate. Successivamente si darà conto della disciplina introdotta con la nuova riforma, che immette nel nostro ordinamento una fattispecie di consolidamento sostanziale di entità modesta, ma certamente significativa a livello sistematico. Si argomenterà sulla ragionevolezza del bilanciamento operato dal legislatore, tenuto conto degli interessi contrastanti che sottendono tale disciplina e in controtendenza rispetto alla critiche sollevate dalla dottrina.
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